Superbonus
Detrazione potenziata per riqualificazione energetica
Con il Decreto Legge 29 Dicembre 2023, n. 212, sono stati notevolmente depotenziati gli effetti del cosiddetto Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico. Le nuove aliquote di spesa detraibili sono state ridotte al 70% per l’annualità 2024 e al 65% per il 2025 e lo stesso ambito di applicazione è stato limitato solo a:
- condomìni;
- edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale.
È prevista una particolare misura di sostegno ai redditi più bassi, con un contributo in favore dei (soli) soggetti beneficiari che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per finanziare le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, per le quali, entro il 31 dicembre 2023, i lavori finanziati abbiano raggiunto uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60 per cento.
Tabella di aggiornamento Superbonus
Guarda la tabella che riassume gli aggiornamenti per usufruire del Superbonus: tipo di immobile, requisiti, aliquota.
Combinazioni edificio-impianto e classe energetica conseguita
Le simulazioni riportate in questa tabella sono state realizzate con il Master Energy System e sono state eseguite su casi standard, per Belluno, Milano, Roma e Napoli e sono da intendersi a solo titolo indicativo.
Chi può fruire del Superbonus?
✓ I condomìni
✓ Il terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
Quali tipologie di immobili possono fruire del Superbonus?
✓ Condomini (parti comuni)
✓ Singole unità immobiliari facenti parte di edifici condominiali possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Quali interventi di riqualificazione energetica sono agevolati?
a) Interventi di isolamento termico di almeno il 25% delle superfici lorde disperdenti dell’involucro, orizzontali e inclinate. L’agevolazione riguarda l’intero edificio e/o l'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari [intervento trainante];
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari [intervento trainante];
c) Interventi su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione, a collettori solari [intervento trainato].
Si precisa che per tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a e b, le percentuali di detrazione si innalzano alla stessa aliquota dell’intervento trainante.
Quali requisiti devono avere gli interventi di riqualificazione energetica per accedere al Superbonus?
- Rispettare le prescrizioni del “Decreto Requisiti Minimi” del 6 Agosto 2020 e dell’Allegato 4 del Dlgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- Assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
Per gli interventi di Superbonus, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti:
- Il rispetto dei requisiti minimi previsti
- La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori ai sensi del “Decreto Asseverazioni” pubblicato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Quali sono i limiti di spesa per gli interventi che accedono al Superbonus?
Per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»);
- fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
- fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari,
- fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Come avviene la detrazione Superbonus?
La detrazione Superbonus è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento.